La sicurezza nei cantieri è uno dei temi ricorrenti e di attualità, importante sia per il corretto svolgimento dei lavori, sia per la salute e il benessere di tutti gli operatori coinvolti nella fase di realizzazione di un progetto.
La normativa vigente in materia di sicurezza [d.lgs. 81/08], in caso di cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, obbliga il committente a nominare il responsabile dei lavori qualora non voglia prendersi personalmente questa responsabilità, il coordinatore in fase di progettazione e il coordinatore in fase di esecuzione.
Il Responsabile dei Lavori (RdL) è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti in tema di sicurezza. Ha il compito di:
- nominare il CSP e il CSE (qualora necessari per la presenza anche non contemporanea di più imprese)
- verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese selezionate
- redigere la notifica preliminare, cioè il documento di comunicazione delle imprese operanti in cantiere agli enti competenti quali ASL e Ispettorato del Lavoro
Il coordinatore in fase di progettazione (CSP) ha il compito di:
- redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, costituito da una relazione tecnica contenente le scelte progettuali e le prescrizioni atte a garantire l’eliminazione o a ridurre al minimo dei rischi di lavoro, quindi le attrezzature e le misure protettive e preventive da utilizzare;
- predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori per gli interventi realizzati o in previsione sull’opera.
Il coordinatore in fase di esecuzione (CSE) ha il compito di:
- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, e nel caso di inadempienze da parte dei lavoratori proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (prodotto dalle imprese), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, i lavoratori autonomi se presenti, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.